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Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 7529/2011

Clausola derogatoria per le liti sorte nell'esecuzione del contratto di agenzia - Controversia successiva allo scioglimento e relativa alla riconsegna delle somme dovute quale saldo di chiusura del rapporto - Operatività - Fondamento.

La clausola derogatoria della competenza per territorio inserita nel contratto di agenzia, riferita a tutte le controversie sorte nell'esecuzione del negozio, opera anche con riguardo alla controversia nella quale la compagnia assicuratrice richieda all'agente la restituzione delle somme dovute a titolo di saldo di chiusura del rapporto, in quanto le operazioni relative alla riconsegna delle somme in questione sono afferenti all'esecuzione del contratto di agenzia, e ciò pur quando, al momento della richiesta restituzione, il contratto si sia già sciolto (nella specie, per effetto del recesso per giusta causa da parte della compagnia assicurativa), dal momento che la richiesta restitutoria trova fondamento nel contratto di agenzia, essendo il saldo di chiusura di cassa, oggetto della sollecitata riconsegna, la risultante di rapporti di debito-credito maturati per effetto del rapporto stesso.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7529 del 31/03/2011

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