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Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Cass. n. 13032/2009

Foro convenzionale esclusivo - Enunciazione dell'accordo - Sufficienza - Esclusione - Espressa indicazione del radicamento del giudizio sulla base dell'accordo - Necessità - Fondamento - Conseguenze in tema di cumulo soggettivo con convenuti terzi estranei all'accordo.

In applicazione del principio di buona fede processuale, la mera enunciazione dell'avvenuta stipulazione con la parte convenuta di una clausola convenzionale che prevede l'attribuzione della competenza per territorio ad un foro esclusivo non è sufficiente ad invocarne l'operatività ai fini della radicazione della competenza, essendo necessario altresì che la parte esplicitamente dichiari di volersi avvalere di tale clausola, e cioè di voler introdurre il giudizio presso il foro adito proprio sulla base di essa; detta regola trova applicazione in modo ancor più pregnante in caso di cumulo soggettivo ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., potendo in tal caso radicarsi la competenza territoriale dinanzi al giudice adito anche in base a criteri validi solo per alcuni dei convenuti, con la conseguenza che, se la parte attrice ha omesso di allegare espressamente la propria volontà di avvalersi della clausola derogatoria, spetta ai convenuti l'onere di contestare la competenza non solo con riguardo al foro adito, ma anche in relazione criteri di cui agli artt.18,19 e 20 cod. proc. civ., che ben potrebbero trovare applicazione. In difetto di tale contestazione, l'eccezione di incompetenza va reputata incompleta e, quindi, non proposta.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13032 del 05/06/2009

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Incompetenza

Valore

Territorio

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Cassazione

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2009