Foro del consumatore - Derogabilità - Condizioni - Esistenza di una trattativa tra le parti - "Prius" logico rispetto all'accertamento della vessatorietà della clausola derogatoria - Necessità, a carico del professionista, di dimostrare lo svolgimento della trattativa - Sussistenza.
Il foro del consumatore, sebbene esclusivo, è di natura derogabile, in forza di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, sempre che si dimostri l'esistenza di una specifica trattativa tra le parti, sicché la prova di tale circostanza costituisce onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l'esistenza della trattativa come un "prius" logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17083 del 10/07/2013
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
17083
2013