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Competenza civile - determinazione della competenza - criterio – Cass. n. 14572/2005

Competenza per materia - Poteri del giudice - Riferimento alla domanda ed ai fatti posti a suo fondamento - Ai fini della qualificazione giuridica del rapporto - Accertamento dell'esistenza del rapporto affermato dall'attore o diversa qualificazione - Rilevanza - Esclusione.

Quando la competenza per materia del giudice adito dipende dalla qualificazione giuridica del rapporto, la relativa decisione va adottata con riferimento al "petitum" ed ai fatti posti a fondamento della domanda, così come affermati dall'attore, indipendentemente dalla fondatezza della domanda stessa; pertanto, nell'ipotesi in cui l'attore chieda l'accertamento dell'esistenza di un certo rapporto giuridico, ovvero il riconoscimento di diritti rispetto ai quali l'esistenza di quel rapporto funge da presupposto necessario, il giudice, ai fini dell'indagine sulla competenza, non può verificare l'esistenza del rapporto affermato dall'attore o qualificarlo in modo diverso, incompatibile con la pretesa fatta valere, ma deve rimettersi all'affermazione dell'attore e passare alla decisione del merito, affermando o negando l'esistenza del rapporto.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14572 del 12/07/2005

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