Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 21633/2014
Procedimento per la dichiarazione di decadenza o limitazione della potestà dei genitori promosso innanzi al tribunale dei minorenni - Successivo giudizio di separazione personale dei coniugi promosso innanzi al tribunale ordinario - Modifica dell'art. 38 disp. att. cod. civ. disposta dagli artt. 3 e 4 della legge n. 219 del 2012 - Trasferimento del primo giudizio al tribunale ordinario - Esclusione - Ragioni.
La competenza a conoscere della domanda di limitazione o decadenza dalla potestà dei genitori, introdotta prima della modifica del testo dell'art. 38 disp. att. cod. civ. disposta dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, rimane radicata presso il tribunale per i minorenni anche se nel corso del giudizio sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, in ossequio al principio della "perpetuatio jurisdictionis" ed a ragioni di economia processuale che trovano fondamento anche nelle disposizioni costituzionali (art. 111 Cost.) e sovranazionali (art. 8 C.E.D.U. e art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21633 del 14/10/2014
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