Applicazione dell'art. 7, secondo comma, cod. proc. civ. - Esclusione - Conseguenze.
La domanda proposta dal conducente di un veicolo circolante su una strada pubblica contro un Comune, per ottenere il risarcimento del danno alla persona derivante da un sinistro causato dalle condizioni della strada comunale, esula dalle controversie di "risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti", cui si riferisce l'art. 7, secondo comma, cod. proc. civ., e rientra nella competenza per valore del giudice di pace se compresa - a norma dell'art. 14 cod. proc. civ. - nel limite di cui al primo comma del medesimo art. 7, mentre, se più elevata, appartiene alla competenza del Tribunale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18813 del 05/09/2014