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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Cass. n. 453/2007

Azione di ripetizione dell'indebito - Richiesta di accertamento dell'inesistenza soggettiva od oggettiva del rapporto obbligatorio fondante l'esecuzione della prestazione - Applicazione dei fori dell'insorgenza dell'obbligazione e del luogo di adempimento - Riferimento all'obbligazione di restituzione - Esclusione - Riferimento all'obbligazione soggettivamente od oggettivamente inesistente - Necessità - Fondamento - Eccezione a tale regola - Esercizio dell'azione di ripetizione sulla base di precedente giudicato di accertamento dell'indebito o di negozio di accertamento incontestato - Riferimento ai fori all'obbligazione di restituzione - Sussistenza.

In tema di competenza per territorio derogabile, quando l'azione di ripetizione di indebito viene esercitata, postulandosi la richiesta di accertamento dell'inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio, in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, poiché l'oggetto della domanda è complesso - inerendo in primo luogo all'accertamento di detta inesistenza e soltanto consequenzialmente all'accertamento della esistenza dell'obbligazione restitutoria e alla condanna alla prestazione di restituzione - l'applicazione dei fori concorrenti di cui all'art. 20 cod. proc. civ., cioè del foro dell'insorgenza dell'obbligazione e del "forum destinatae solutionis" e, quindi, delle norme sostanziali che a tale fine vengono in rilievo (come l'art. 1182 cod. civ. per il luogo di adempimento dell'obbligazione), va fatta riferendosi non all'obbligazione di restituzione dell'indebito in quanto tale, bensì all'obbligazione in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita e, pertanto, il foro dell'insorgenza è quello in cui sorse il rapporto obbligatorio, la cui inesistenza oggettiva o soggettiva si chiede di accertare, mentre il foro dell'adempimento è quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione che si assume indebita in quanto eseguita in esecuzione di quel rapporto. Soltanto allorquando la domanda di ripetizione si basi su un giudicato già formatosi sull'inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio, in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione, ovvero su un negozio "inter partes", che abbia accertato tale inesistenza e la cui validità non venga prospettata come contestata, l'applicazione dell'art. 20 cod. proc. civ. e delle norme sostanziali che esso presuppone va fatta con riferimento all'obbligazione di restituzione, onde il "forum contractus" (cioè il luogo di insorgenza di tale obbligazione) è, nel primo caso, quello del luogo di esecuzione del pagamento indebito e, nel secondo caso, quello della conclusione del negozio, mentre il "forum destinatae solutionis" è quello del creditore della prestazione indebita, ai sensi del terzo comma dell'art. 1182 cod. civ. per il caso che la somma indebita sia stata determinata dal giudicato o dal negozio, e quello del debitore, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, ove tale determinazione sia mancata.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 453 del 12/01/2007

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