Skip to main content

Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) – Cass. n. 5455/2005

Danni da circolazione di veicoli e natanti - Giudice competente - Criterio promiscuo di ripartizione della competenza per materia in relazione al valore - Contestazione circa la riconducibilità della controversia alla materia della circolazione - Conflitto negativo virtuale tra giudici - Configurabilità - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità - Contestazione in ordine alla sola determinazione del valore della causa - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità - Esclusione.

Poichè il criterio di ripartizione della competenza tra giudice di pace, pretore e tribunale (e, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado, tra quest'ultimo e giudice di pace), in ordine alle controversie attinenti al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, non è dato esclusivamente dal valore, ma è quello, promiscuo, della materia in relazione al valore, il regolamento di competenza di ufficio, ex art. 45 cod. proc. civ., è ammissibile ove sia in contestazione la riconducibilità della controversia alla detta materia della circolazione, mentre è inammissibile se attinente al solo valore della causa, non essendo configurabile, in tale seconda ipotesi, un conflitto negativo virtuale tra detti giudici.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5455 del 12/03/2005

_____________________________________

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

5455

2005