Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 1147/2005
Prospettazione della domanda - Rilevanza - Danni a veicolo derivanti da sinistro occorso durante il trasporto di esso - Riconducibilità della controversia a quelle per danni da circolazione di veicoli natanti - Esclusione - Fattispecie.
La disciplina dell'art.7, secondo comma, cod. proc. civ. che prevede la competenza del giudice di pace per le cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, purchè il valore della controversia non superi trenta milioni di lire, attiene a materia che non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica, per essere stato previsto uno specifico nesso causale tra il fatto della circolazione stradale ed il danno, nel senso che il primo elemento deve essere causa efficiente del secondo e non costituirne, invece, semplice occasione, come nel caso in cui quest'ultimo trovi la sua causa nel trasporto del veicolo da parte di un altro automezzo e la controversia sia stata instaurata prospettando i fatti relativi al titolo contrattuale (contratto di trasporto) intercorrente tra il danneggiato e il danneggiante. Nè rileva la connessione oggettiva o soggettiva con altre parti coinvolte nel procedimento per fatti concernenti la circolazione stradale, atteso che se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande devono essere decise dal tribunale nello stesso processo. (Nella specie il proprietario di un veicolo trasportato da un automezzo di soccorso aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo in occasione di un tamponamento subito dal mezzo di soccorso e il trasportatore convenuto aveva chiamato in causa il conducente dell'autovettura tamponante).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 1147 del 20/01/2005
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1147
2005