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Competenza civile - incompetenza - per territorio – Cass. n. 3533/2008

Obbligazione risarcitoria da unico fatto illecito imputabile a più persone - Responsabilità solidale - Configurabilità - Litisconsorzio necessario passivo - Esclusione - Eccezione di incompetenza territoriale formulata solo da alcuni dei convenuti coobbligati - Conseguenza - Efficacia di essa solo per le parti eccipienti - Sussistenza - Prosecuzione del processo dinanzi al giudice adito per le altre parti - Legittimità - Fattispecie.

L'obbligazione risarcitoria derivante da un fatto dannoso imputabile a più persone è solidale, non comulativa, e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario, bensì a litisconsorzio facoltativo, per cui i vari rapporti processuali che si instaurano conservano la loro autonomia. Pertanto, in tale ipotesi, qualora l'eccezione di incompetenza territoriale venga sollevata soltanto da alcuno dei coobbligati, essa non spiega effetti a favore degli altri, nei confronti dei quali il giudizio può proseguire legittimamente dinnanzi al giudice adito (fattispecie in cui, in un giudizio risarcitorio intentato da un magistrato nei confronti di un componente della Guardia di finanza e del Ministero dell'Economia dal quale questi dipendeva, l'eccezione di incompetenza territoriale era stata sollevata tempestivamente soltanto dal primo, senza che, perciò, se ne fosse potuto avvalere anche il predetto Ministero).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3533 del 14/02/2008

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