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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione – Cass. n. 24903/2005

Specificazione del foro concorrente - Da parte dell'attore - Esclusione - Eccezione di incompetenza territoriale avanzata dal convenuto - Onere di formulazione tempestiva con riguardo a tutti i criteri alternativamente previsti - Sussistenza - Conseguenza in caso di contestazione tardiva o solo parziale.

Nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 cod. proc. civ. . È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati "in limine" né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24903 del 25/11/2005

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