Competenza civile - determinazione della competenza – Cass. n. 15694/2005
Pluralità di domande contro la stessa parte, ex art. 104 cod. proc. civ. - Deroga alla competenza per materia - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di opposizione avverso sanzioni amministrative.
L'art. 104 del codice di procedura civile, nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., alla sola competenza per valore in favore del giudice superiore e non anche la deroga alla competenza per materia del giudice inferiore, se essa è attribuita senza alcun limite di valore in dipendenza del rapporto dedotto in giudizio. (Nella specie il giudice di pace aveva negato la propria competenza in una causa relativa ad opposizione avverso più atti di contestazione di violazioni del codice della strada, attribuita alla sua competenza per materia, in ragione del cumulo del valore; la S.C. ha regolato la competenza dichiarando la competenza dello stesso giudice).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 15694 del 27/07/2005
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Cassazione
15694
2005