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competenza civile - "ius superveniens" – Cass. n. 4059/2016

Giudice incompetente al momento della domanda - "Ius superveniens" attributivo della competenza - "Perpetuatio iurisdictionis" - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini della determinazione della competenza (nella specie, competenza territoriale per l'equa riparazione da irragionevole durata del processo), l'art. 5 c.p.c., quando esclude la rilevanza dei mutamenti normativi in corso di causa, va interpretato in conformità alla "ratio" di favorire - non già di impedire - la "perpetuatio iurisdictionis", sicché, ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della domanda, l'incompetenza non può essere dichiarata se quel giudice è diventato competente in forza di una legge entrata in vigore nel corso del giudizio (nella specie, la l. n. 208 del 2015, che ha modificato l'art. 3 della l. n. 89 del 2001).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4059 del 01/03/2016

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