COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - Cass. n. 21364/2010
Rapporto previdenziale - Gestione diretta del datore di lavoro - Per conto dell'istituto di previdenza - Competenza territoriale - Residenza dell'attore - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Ufficio dell'ente previdenziale - Esclusione.
La domanda proposta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'obbligo contributivo appartiene, ove il datore di lavoro (in forza di speciale rapporto convenzionale) sia onerato della gestione diretta del rapporto previdenziale per conto dell'Istituto di previdenza, alla competenza del giudice del luogo di residenza dell'attore ai sensi dell'art. 444, primo comma, cod. proc. civ., non essendo configurabile una controversia tra il datore di lavoro e l'ente di previdenza, con conseguente inapplicabilità del criterio di collegamento previsto dall'art. 444, terzo comma, cod. proc. civ. (Decisione assunta in sede di regolamento di competenza).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21364 del 15/10/2010
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Cassazione
21364
2010