Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 7450/2013
Art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. - Cause soggette a riti distinti - Introduzione con rito erroneo di una di esse - Conseguenze pregiudizievoli quanto alla possibilità di trattare la domanda secondo il rito cui sarebbe stata soggetta - Possibilità che la causa intrapresa con il rito sbagliato sia "salvata" dalla successiva trattazione delle cause cumulate con il rito dell'altra che abbia funzione attraente - Esclusione - Fattispecie.
L'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. disciplina una modalità di trattazione di cause soggette a riti diversi, ma, ove l'instaurazione di ciascuna soggiaccia a regole processuali distinte e dalla scelta di un rito erroneo per una di esse siano derivate conseguenze pregiudizievoli per la possibilità di trattare la domanda secondo il rito cui sarebbe stata soggetta, non consente a chi le abbia introdotte cumulativamente in base al rito della causa attraente di pretendere che quella intrapresa con il rito sbagliato sia "salvata" dalla successiva trattazione delle cause cumulate con il rito dell'altra che abbia funzione attraente. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inammissibile perché tardivamente proposta, in quanto erroneamente introdotta con citazione notificata tempestivamente ma iscritta a ruolo oltre il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., e non con ricorso ex art. 447 bis del medesimo codice depositato entro quel termine, un'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto canoni locatizi, negando, peraltro, che, ai fini della tempestività di tale opposizione, canoni locatizi, senza che potesse invocarsene, ai fini della tempestività, la trattazione con il rito ordinario, alla stregua dell'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ., per effetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. contestualmente formulata dall'ingiunta).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7450 del 25/03/2013
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