Condizioni - Cause identiche pendenti davanti a distinti giudici anche in gradi diversi - Sospensione per pregiudizialità del giudizio successivamente instaurato - Esclusione - Fondamento.
A norma dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. o dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.27846 del 12/12/2013
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
27846
2013