Skip to main content

Competenza civile - incompetenza - Cass. n. 12010/2014

Decisione del Giudice di pace su questioni di competenza - Forma - Ordinanza - Impugnazione - Appello - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.

L'art. 279, primo comma, cod. proc. civ. - che, nel testo introdotto dall'art. 46, comma 9, lett. a), della legge 19 giugno 2009, n. 69, prescrive di decidere con ordinanza anche su questioni di competenza - trova applicazione, ai sensi dell'art. 281 bis e 311 cod. proc. civ., pure nel giudizio innanzi al giudice di pace, la cui decisione è assoggettata solo all'appello e non anche al regolamento di competenza, attesa la permanente vigenza dell'art. 46 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12010 del 28/05/2014

 _____________________________________

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

12010

2014