Declaratoria d'ufficio di improponibilità dell'azione (nella specie, di opposizione di terzo ex art. 404, comma primo, cod. proc. civ.) - Ammissibilità - Fondamento.
Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d'ufficio che l'azione non poteva essere proposta, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. (nella specie, per inesperibilità dell'opposizione di terzo, ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ., da parte del terzo detentore di immobile con riferimento al quale il locatore abbia ottenuto, nei confronti del conduttore, una sentenza di condanna al rilascio) può essere esercitato anche in sede di regolamento di competenza, al fine di evitare un inutile dispendio di attività processuale davanti al giudice dichiarato competente.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3865 del 19/02/2014
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
3865
2014