Trattazione del procedimento in camera di consiglio - Contrasto con l'art. 6 C.E.D.U. - Esclusione - Fondamento.
La previsione dell'art. 380-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui al procedimento di regolamento di competenza non si applica la disposizione del quinto comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ., comporta la trattazione del procedimento in camera di consiglio, ma ciò non contrasta con l'art. 6 della C.E.D.U., atteso che il principio, posto da tale norma, della pubblicità del giudizio, pur costituendo un cardine dell'ordinamento democratico, non trova applicazione assoluta, potendo ben essere limitato anche nell'interesse della giustizia, laddove esigenze particolari, quale appunto quella concernente la celerità della decisione, lo giustifichino.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4268 del 16/03/2012
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
4268
2012