Skip to main content

Competenza civile - competenza per territorio - in genere - Cass. n. 19061/2016

Contratto tra professionista e consumatore - Giudizio instaurato dal primo nei confronti del secondo - Radicamento dello stesso presso il foro del consumatore pur in presenza di clausola derogatoria - Eccezione di incompetenza del convenuto - Oneri probatori a carico del medesimo.

In tema di contratti tra professionista e consumatore, ove le parti abbiano pattuito una clausola convenzionale in deroga al foro di quest'ultimo, come tale da presumersi vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005, e, quindi, nulla in mancanza di esito positivo dell'accertamento della non vessatorietà ai sensi degli artt. 34 e 36 del medesimo d.lgs., qualora il professionista citi in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, nel presupposto (espresso o implicito) della vessatorietà di tale clausola, compete al consumatore che invece la ritenga valida e ne eccepisca l'esistenza dare la dimostrazione che essa non era vessatoria e, quindi, provare che vi era stata la trattativa, dovendo altrimenti ritenersi la causa correttamente instaurata davanti al foro del consumatore convenuto.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19061 del 28/09/2016

_____________________________________

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

19061

2016