Competenza civile - competenza per territorio - in genere - Cass. n. 18536/2016
Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Disciplina relativa - Applicailità ai rapporti tra pazienti e strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate - Esclusione - Fondamento.
La disciplina di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, concernente il foro del luogo di residenza del consumatore, è inapplicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale: sia perché, pur essendo l'organizzazione sanitaria imperniata sul principio di territorialità, l'assistito può rivolgersi a qualsiasi azienda sanitaria presente sul territorio nazionale, sicché se il rapporto si è svolto al di fuori del luogo di residenza del paziente tale circostanza è frutto di una sua libera scelta, che fa venir meno la "ratio" dell'art. 33 cit.; sia perché la struttura sanitaria non opera per fini di profitto, e non può quindi essere qualificata come "imprenditore" o "professionista".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18536 del 21/09/2016
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