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Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) - Cass. n. 24353/2016

Medici specializzandi - Tardiva attuazione di direttive comunitarie - Risarcimento del danno - Fondamento - Inadempimento di obbligazione "ex lege" - Conseguenze processuali - Individuazione del giudice competente - Criteri.

In tema di domanda di un medico specializzato, volta ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall’inadempimento da parte dello Stato italiano delle direttive CEE 75/363 e 82/76, l’obbligazione in relazione alla quale deve essere determinato il foro erariale ai sensi dell’art. 25 c.p.c. ed agli effetti dei fori concorrenti di cui all’art. 20 c.p.c., tanto ai fini dell’individuazione del luogo di insorgenza dell’obbligazione che del “forum destinatae solutionis”, non è quella risarcitoria, bensì quella rimasta inadempiuta e che dà luogo a quella risarcitoria; ne consegue che l'uno e l'altro foro si situano in Roma, dove sorse l’obbligazione statuale, in quanto da adempiere con l’attività legislativa attuativa, e dove essa doveva essere adempiuta sempre con quella attività.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24353 del 29/11/2016

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Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

24353

2016