Competenza civile - litispendenza - tra ago e collegio arbitrale obbligatorio per i brevetti (invenzioni industriali) - sentenza dichiarativa della litispendenza – Cass. n. 2439/1973
Impugnabilita - regolamento di competenza - necessario - pretesa natura di arbitratore del collegio arbitrale - irrilevanza.*
Il tipo dell'impugnazione da proporre deve desumersi dal contenuto sostanziale del provvedimento da impugnare. Conseguentemente, poiche, in base al combinato disposto dagli articoli 39 e 42 cod proc civ, l'unica impugnazione proponibile contro le sentenze che dichiarano la litispendenza e il regolamento di Competenza, la sentenza con cui il tribunale abbia dichiarato la litispendenza, perche la causa proposta davanti ad esso era stata gia proposta davanti al collegio arbitrale previsto dall'articolo 25 del RD 29 giugno 193 9, n 1127, e impugnabile con regolamento di Competenza, non rilevando, ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione consentito, il diverso assunto di una delle parti che il detto collegio arbitrale abbia natura di arbitratore.*
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2439 del 28/09/1973
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Cassazione
2439
1973