Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 8738/2017
Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Controversie relative alle partecipazioni sociali o ai diritti ad esse inerenti - Riferimento ai “rapporti societari” - Rilevanza in relazione al “petitum” sostanziale ed alla “causa petendi” - Necessità - Fattispecie in tema di contratto di intermediazione nell’acquisto di azioni.
In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai “diritti inerenti” queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del “petitum” sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della “causa petendi”, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale in relazione ad un’azione diretta ad ottenere la nullità di un contratto di intermediazione nell'acquisto di azioni a fine di investimento, la cui "causa petendi" andava, quindi, individuata nel contratto di investimento e non nel trasferimento delle partecipazioni sociali).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8738 del 04/04/2017
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