Skip to main content

Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 12893/2017

Liquidazione delle spese di attuazione dell'ordinanza di reintegra nel possesso - Ricorso ex artt. 611 e 614 c.p.c. al giudice dell'esecuzione anziché al giudice che ha emesso il provvedimento possessorio, ex art. 669-duodecies c.p.c. - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento.

È inammissibile il regolamento di competenza con il quale si impugni, per violazione dell’art. 669-duodecies c.p.c., il decreto di liquidazione delle spese sostenute ai fini dell’attuazione del provvedimento di reintegrazione nel possesso, perché emesso dal giudice dell’esecuzione e non dal giudice, del medesimo tribunale, che ha pronunciato il provvedimento cautelare, in quanto, una tale censura, prospetta soltanto un problema di distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario e non un problema di competenza.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12893 del 23/05/2017

_____________________________________

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

12893

2017