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Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 17025/2017

Pronunce sulla sola competenza emesse in grado di appello - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità - Ricorso ordinario per cassazione - Inammissibilità - Conversione in istanza di regolamento di competenza - Condizioni.

Le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l'art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto come mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che, in tale ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata sancito dall'art. 47, comma 2, c.p.c.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17025 del 10/07/2017

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