Società regolare di tipo commerciale - Assunzione della qualità di imprenditore fin dalla costituzione - Mancato svolgimento di attività d'impresa - Irrilevanza - Conseguenze - Inapplicabilità del foro del consumatore.
Qualora una società, costituita in forma diversa dalla società semplice, abbia come oggetto, secondo le scelte effettuate dai soci con il patto sociale, un'attività che rientri fra quelle integranti l'impresa commerciale, alla società medesima deve necessariamente riconoscersi, in dipendenza del mero fatto della sua costituzione ed a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell'attività, la qualità di imprenditore, sicché, difettando la qualità di consumatore, non può trovare applicazione, quanto alla competenza territoriale, il foro speciale ex art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17848 del 19/07/2017
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
17848
2017