Foro facoltativo - Luogo dell'adempimento - Ricognizione di debito pecuniario - Esatta indicazione dell'importo e della scadenza - Foro del domicilio del creditore - Applicabilità - Ragioni.
Qualora la ricognizione di un debito pecuniario posta a fondamento della domanda giudiziale ne indichi esattamente l'ammontare e la scadenza, è applicabile la regola che fissa come criterio di collegamento, ai fini della competenza territoriale facoltativa, il domicilio del creditore, atteso che la ricognizione suddetta, benché priva di effetti novativi, è idonea comunque a produrre la modifica di elementi accessori dell'obbligazione, quali il luogo ed il termine dell'adempimento, sempre che la nuova indicazione sia accettata, anche implicitamente, dal creditore.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23109 del 30/10/2014
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
23109
2014