Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Cass. n. 14937/2013
Domicilio del creditore - Domicilio eletto nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo - Idoneità ad identificare il domicilio ex art. 1182, comma terzo, cod. civ. - Insussistenza - Ragioni.
L'elezione di domicilio contenuta nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo non è idonea a far considerare il luogo indicato quale domicilio del creditore in cui l'obbligazione deve essere adempiuta ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., atteso che ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 cod. proc. civ. che dell'art. 20 cod. proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia, identificandosi, pertanto, tale luogo nel centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14937 del 14/06/2013
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