Interdizione legale - Apertura della tutela - Giudice competente - Criterio - Domicilio del condannato - Irreperibilità - Avvio della procedura di cancellazione dai registri anagrafici - Irrilevanza.
Il giudice competente per l'apertura della tutela in caso di interdizione legale va individuato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 662 cod. proc. pen. e 343 cod. civ., con riferimento al domicilio del condannato, da presumersi, ai sensi dell'art. 44 cod. civ., coincidente con la sua residenza anagrafica, senza che assuma rilievo il fatto che, a seguito della sopravvenuta irreperibilità dell'interdetto, sia pendente la procedura di cancellazione dai registri anagrafici, posto che l'interdizione legale non è caducata dalla latitanza ovvero dall'irreperibilità del condannato.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8875 del 11/04/2013
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
8875
2013