Divergenza tra sede legale e sede effettiva - Disciplina dell'art. 46, secondo comma, cod. civ. - Sede effettiva - Rilevanza.
Il principio contenuto nell'art. 46, secondo comma, cod. civ., secondo cui in caso di divergenza tra la sede legale e la sede effettiva i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, ha valenza generale, e, pertanto, rileva anche ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1813 del 28/01/2014
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Competenza
Incompetenza
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Territorio
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Cassazione
1813
2014