Azione di regresso Inail - Domanda di manleva del datore di lavoro nei confronti dell'assicurazione - Azione per danno differenziale - Domanda di manleva del datore nei confronti dell'assicurazione - Litispendenza - Esclusione - Fattispecie.
Non sussiste litispendenza, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., tra la causa di manleva, proposta dai soggetti convenuti in via di regresso dall'Inail, contro la società assicuratrice della responsabilità civile, e la causa di manleva, pendente dinanzi ad altro giudice, proposta contro la stessa società assicuratrice dagli stessi soggetti convenuti in un giudizio introdotto dal lavoratore infortunato, già indennizzato dall'Inail, per il risarcimento del c.d. danno differenziale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che le due domande di manleva avessero gli stessi elementi oggettivi, non potendo il c.d. danno differenziale azionato dal lavoratore infortunato essere assimilato all'indennizzo liquidato dall'Inail, né quanto al "petitum", né quanto alla "causa petendi").