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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - in genere - Cass. n. 17311/2018

Eccezione di incompetenza territoriale - Onere del convenuto - Portata - Onere di proposizione dell'eccezione e di prova della relativa fondatezza - Sussistenza - Mancato assolvimento - Conseguenze - Rigetto dell'eccezione.

In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17311 del 03/07/2018

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Cassazione

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