Causa ereditaria avente ad oggetto azioni o quote sociali
Competenza civile - regolamento di competenza - in genere - competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - causa ereditaria avente ad oggetto azioni o quote sociali - soggezione al foro speciale di cui all’art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 - esclusione - operatività del foro generale per le cause ereditarie - sussistenza - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28537 del 08/11/2018
>>> In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, non rientrano tra i procedimenti relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto tali partecipazioni o i diritti ad esse inerenti, di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003, e sono, invece, soggette al foro generale della cause ereditarie, le controversie involgenti disposizioni testamentarie relative ad azioni e quote sociali. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza proposto avverso la sentenza con la quale il tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza, in favore di quella della sezione specializzata in materia di impresa di altro ufficio giudiziario, in ordine ad una domanda di petizione ereditaria avente ad oggetto la restituzione di quote sociali di cui il "de cuius" aveva disposto per testamento).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28537 del 08/11/2018