Regolamento di competenza - in genere facoltà discrezionale di sospensione - ammissibilità
Competenza civile - regolamento di competenza - in genere facoltà discrezionale di sospensione - ammissibilità - esclusione - fondamento – conseguenze - procedimento civile - sospensione del processo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30738 del 27/11/2018
L'art. 42 c.p.c. - come novellato dalla l. n. 353 del 1990 - non attribuisce al giudice il potere di sospendere il processo al di fuori dei casi tassativi previsti dal legislatore; infatti, ove ammesso, tale potere - oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito - si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) sia con il canone della durata ragionevole (art. 111 Cost.). Dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa "ope iudicis" del giudizio discendono la impugnabilità, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., di ogni sospensione del processo, quale ne sia la motivazione, e l'accoglimento del relativo ricorso qualora non si sia in presenza di una ipotesi di sospensione "ex lege".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30738 del 27/11/2018
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