Incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile – Cass. 14170/2019
Poteri di rilevazione di ufficio da parte del giudice - Limiti - Fattispecie.
Il rilievo officioso dell'incompetenza inderogabile deve essere svolto dal giudice non oltre la prima udienza, in modo chiaro ed univoco e sulla base dei documenti ritualmente acquisiti.
(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la rilevazione dell'incompetenza effettuata dal giudice in prima udienza fosse tempestiva, ancorché irritualmente svolta attraverso la rimessione degli atti al Presidente del Tribunale per l'eventuale assegnazione alla Sezione specializzata agraria, ma invalida in quanto basata su un documento prodotto da una parte non ancora costituita in giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14170 del 24/05/2019 (Rv. 654221 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 038 – Incompetenza
Cod. Proc. Civ. art. 042 – Regolamento necessario di competenza
Cod. Proc. Civ. art. 166 – Costituzione del convenuto
Cod. Proc. Civ. art. 167.2 – Comparsa di risposta
Cod. Proc. Civ. art. 171.2 – Ritardata costituzione delle parti
Cod. Proc. Civ. art. 183.1 –Prima comparizione delle parti e trattazione della causa
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