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Incompetenza per territorio – Cass. 13049/2019

Eccezione di incompetenza ex art. 23 c.p.c. - Foro speciale esclusivo - Causa tra soci - Mancata contestazione del foro di cui all'art. 19 c.p.c. - Irrilevanza.

In materia di competenza territoriale, la previsione per le cause societarie (comprese quelle tra ex soci o tra soci ed ex soci) del foro speciale esclusivo del luogo in cui ha sede la società, stabilita nell'art. 23 c.p.c. esime la parte eccipiente dall'onere di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti ex art. 19 c.p.c., tanto più che, nel caso di una società priva di personalità giuridica, come nella specie, si presume la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell’attività sociale.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13049 del 15/05/2019 (Rv. 653937 - 01)

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2247 – Contratto di società

Cod. Proc. Civ. art. 023 – Foro per le cause tra soci e tra condimini

Cod. Proc. Civ. art. 043 – Regolamento facoltativo di competenza

Cod. Proc. Civ. art. 019 – Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute

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