Competenza civile - regolamento di competenza - Rapporto fra sezione ordinaria e sezione specializzata per l'impresa - Questione di competenza - Condizioni - Conseguenze.
Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.; rientra, invece, nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita.
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19882 del 23/07/2019 (Rv. 654837 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_047