Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Cass. n. 27731/2019
Termine per il rilievo dell'incompetenza - Prima udienza di trattazione - Udienza di mero rinvio - Possibilità di sollevare il conflitto all'udienza di effettiva trattazione - Esclusione - Ragioni - Violazione del termine - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.
Il regolamento di competenza da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronunzia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo, secondo quanto si ricava dall'art. 38 c.p.c., purchè promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'inammissibilità del regolamento d'ufficio, pur quando il regolamento venga sollevato all'udienza di trattazione successiva ad altra di mero rinvio, perché la celebrazione di tali udienze è vietata nel nostro ordinamento, stante la finalità costituzionalmente recepita della ragionevole durata del processo. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha ritenuto intempestivo il regolamento di competenza sollevato alla prima udienza di effettiva trattazione, perché successiva ad altra di mero rinvio operata con "salvezza dei diritti di prima udienza").
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27731 del 29/10/2019 (Rv. 655646 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_183_1
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