Istanza di regolamento - Requisiti - Assemblaggio in sequenza cronologica degli atti di causa fotocopiati -Sufficienza - Condizioni - Esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali - Necessità -Omissione - Conseguenze.
È inammissibile per inosservanza del requisito di cui al n. 3 del comma 1 dell'art. 366 c.p.c. il ricorso per regolamento di competenza che pretenda di assolvere a tale requisito - applicabile anche a detto mezzo di impugnazione - mediante l'assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad esso faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, né in via autonoma prima dell'articolazione dei motivi né nell'ambito della loro illustrazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1278 del 21/01/2020 (Rv. 656591 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_366_1
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
1278
2020