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Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 346/2020

Decisione del giudice di pace sulla competenza - Riforma in appello - Riassunzione davanti al giudice di pace dichiarato competente - Art. 45 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Il giudice di pace davanti al quale la causa è stata riassunta, dopo che la decisione di altro giudice di pace sulla competenza sia stata riformata in seguito a specifico appello sul punto, non può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. perché la pronuncia di appello sulla competenza può essere contestata solo dalle parti con il regolamento necessario previsto dall'art. 42 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 346 del 13/01/2020 (Rv. 656552 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_046

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Cassazione

346

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