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Competenza civile - connessione di cause - riconvenzionali - Cass. n. 533/2020

Domanda riconvenzionale non eccedente la competenza del giudice della causa principale -Deduzione di un titolo diverso da quello fatto valere dall'attore - Ammissibilità - Condizioni - Mancata ammissione - Motivazione - Necessità.

Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il "simultaneus processus" secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice il quale, tuttavia, è tenuto a motivare l'eventuale diniego di autorizzazione della detta riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 533 del 15/01/2020 (Rv. 656570 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_036, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_035

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Cassazione

533

2020