Skip to main content

Competenza civile - competenza per territorio - persone giuridiche e associazioni non riconosciute - Cass. n. 5309/2020

Azioni in materia di proprietà industriale - Società convenuta - Sede secondaria priva di rappresentanza institoria - Rilevanza ai fini della determinazione competenza per territorio - Esclusione - Conseguenze.

In materia di proprietà industriale, per determinare il foro del convenuto previsto dall'art_ 120, comma 2, c.p.i., si applica la regola di carattere generale contenuta nell'art_ 19, comma 1, c.p.c., in forza della quale nel caso in cui sia convenuta in giudizio una società dotata di personalità giuridica, la competenza per territorio si individua in base soltanto alla sua sede legale e non anche a quella secondaria, ove quest'ultima sia priva di una rappresentanza institoria.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5309 del 27/02/2020 (Rv. 657232 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Civ_art_2203

_____________________________________

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

5309

2020