Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo – Cass. n. 3505/2020
Obbligazioni degli enti pubblici - "Forum destinatae solutionis" - Individuazione - Sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente.
In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore, e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3505 del 12/02/2020 (Rv. 657235 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1182, Cod_Proc_Civ_art_020
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