Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 5516/2020
Pronunce sulla sola competenza emesse in grado di appello - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità - Fondamento - Questioni su ammissibilità o tempestività dell'eccezione di incompetenza - Irrilevanza.
Le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per competenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l'art_ 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto quale mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Tale principio, peraltro, opera anche nel caso in cui esista una questione sull'ammissibilità e tempestività dell'eccezione di incompetenza ovvero sul tempestivo rilievo d'ufficio della medesima.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5516 del 28/02/2020 (Rv. 657118 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042
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Incompetenza
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Funzionale
Corte
Cassazione
5516
2020