Competenza civile - competenza per valore - cumulo oggettivo – Cass. n. 11460/2020
Pluralità di domande proposte cumulativamente dinanzi al giudice di pace - Contenuto - Condanna al pagamento di somma di denaro inferiore al limite di competenza del giudice adito e ad un "facere" di valore non determinato - Voci o elementi della stessa domanda - Esclusione - Effetti del cumulo - Valore indeterminato della controversia - Conseguente incompetenza del giudice di pace - Fattispecie.
Nel caso in cui vengano proposte, cumulativamente, dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, inferiore al limite massimo di competenza per valore del giudice adito, ed una domanda di condanna ad un "facere", per la quale non sia indicato alcun valore, quest'ultima, non essendo meramente accessoria o specificativa della prima, deve ritenersi di valore corrispondente al suddetto limite massimo, sicché il cumulo delle due domande comporta il superamento della competenza per valore del giudice di pace. (Nella specie, la S.C., adita in sede di regolamento, ha affermato la competenza per valore del tribunale, con riguardo alla causa in cui il cliente di una compagnia telefonica aveva chiesto la condanna di quest'ultima, da un lato, alla restituzione di una somma di denaro quale conseguenza della cessazione del rapporto, e dall'altro al "facere" consistente nel completamento della procedura di migrazione ad altro gestore).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11460 del 15/06/2020 (Rv. 657945 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_104