Competenza civile - regolamento di competenza - Regolamento di competenza - Natura impugnatoria - Conseguenze - Raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto – Applicabilità - spese giudiziali civili - di cassazione .
In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, ove lo stesso venga integralmente rigettato il ricorrente può essere obbligato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, introdotto, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2020 (Rv. 658724 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_043
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13636
2020