Skip to main content

Medici specializzandi - Tardiva attuazione di direttive comunitarie - Cass. n. 17852/2020

Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) - Medici specializzandi - Tardiva attuazione di direttive comunitarie - Risarcimento del danno - Fondamento - Inadempimento di obbligazione "ex lege" - Conseguenze processuali - Individuazione del giudice competente - Criteri.

COMPETENZA

TERRITORIO

MEDICI SPECIALIZZANDI

In merito alle domande risarcitorie dei medici specializzandi per inadempimento da parte dello Stato italiano alle direttive Cee 75/363 e 82/76, sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Roma, avuto riguardo al foro della p.a. nonché a quello di insorgenza dell'obbligazione dedotta in giudizio, riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore, senza che abbia rilievo la presenza di ulteriori convenuti, quali le Università sedi delle scuole di specializzazione; in tali controversie, sia ai fini dell'individuazione del luogo dell'insorgenza dell'obbligazione, sia ai fini del "forum dest'matae solution'is", l'obbligazione in relazione alla quale deve essere individuato il foro erariale ai sensi dell'art. 25 c.p.c. non è quella risarcitoria, bensì quella rimasta inadempiuta da cui la prima trae fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17852 del 26/08/2020 (Rv. 658939 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_025, Cod_Proc_Civ_art_070

corte

cassazione

17852

2020