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Nomina dell'amministratore di sostegno - Competenza per territorio – Cass. n. 19431/2020

Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Nomina dell'amministratore di sostegno - Competenza per territorio - Risultanze anagrafiche - Rilevanza - Prova contraria - Trasferimento della dimora abituale o del centro principale dei rapporti - Volontarietà - Necessità.

In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente si presume la coincidenza della residenza effettiva e del domicilio con la residenza anagrafica dell'amministrando, salvo che risulti accertato non solo il concreto spostamento della sua dimora abituale o del centro principale dei suoi rapporti economici, morali, sociali e familiari, ma anche la volontarietà di tale spostamento.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19431 del 17/09/2020 (Rv. 658839 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0043, Cod_Civ_art_0044, Cod_Civ_art_0404

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Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

CORTE

CASSAZIONE

19431

2020