Regolamento di competenza -Sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Ordinanza di rigetto – Cass. n. 20344/2020
Competenza civile - regolamento di competenza -Sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Ordinanza di rigetto - Impugnabilità ex art. 42 c.p.c. - Esclusione - Contrasto con l'art. 6 CEDU - Esclusione - Fondamento.
Il regolamento necessario di competenza non è ammesso contro il diniego di sospensione del processo, poiché la formulazione letterale dell'art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che tale sospensione concede. Questa disciplina non si pone in contrasto con l'art. 6 CEDU in quanto contempera l'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale con quella di efficienza della giurisdizione, garantendo, da un lato, il diritto della parte che si vede respingere la richiesta di sospensione di impugnare, comunque, sul punto, la decisione che ha definito il giudizio non sospeso e, dall'altro, la durata ragionevole del processo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20344 del 28/09/2020 (Rv. 659251 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_295
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